Dal 2019 fino al 31 dicembre 2021 in via sperimentale è possibile accedere alla pensione anticipata con il sistema di Quota 100 (art. 14 D.L. 4/2019 – INPS circ. 10 e 11 del 2019).

Si tratta di una nuova forma di pensione anticipata che si aggiunge a quelle già esistenti nonché, ovviamente alla pensione di vecchiaia, ed è opzionabile dagli interessati.

Possono accedervi i lavoratori dipendenti o autonomi iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996, mentre restano esclusi i nuovi iscritti dal 1996 in poi.

Si intendono iscritti alle seguenti gestioni:

  • all’assicurazione generale obbligatoria (INPS dipendenti e autonomi cioè artigiani, commercianti e agricoli);
  • alle forme esclusive (ex Inpdap – dipendenti pubblici);
  • alle forme sostitutive (spettacolo, sportivi professionisti – ex Enpals);
  • alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Non vi rientrano gli iscritti alle Casse previdenziali dei professionisti nel senso che i professionisti iscritti ad una Cassa non possono utilizzare i contributi accreditati in essa anche cumulandoli con altre gestioni, per arrivare a Quota 100.

Possono optare per questa pensione anche gli inoccupati o i disoccupati purché in possesso dei requisiti.

Pensione sistema Quota 100 è ammessa anche per chi ha esercitato l’opzione per il sistema contributivo ed è in possesso dei requisiti.

Per poter accedere a tale prestazione è necessario essere in possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il beneficio della pensione spetta:

  • anche chi lo ha già maturato alla data del 1° gennaio 2019;
  • a coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
  • a coloro che conseguono il requisito entro il 31 dicembre 2021, potendolo però esercitare anche successivamente alla predetta data.

I 38 anni minimi di anzianità seguono i criteri di maturazione dell’anzianità previsto per le pensioni anticipate, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Dal requisito dei 35 anni di contribuzione sono esclusi i periodi di malattia e disoccupazione.

La decorrenza è legata alle finestre in base alla data di maturazione della pensione, ovvero il primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra, che a sua volte si apre trascorsi 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

In particolare:

  • Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Gli iscritti alle gestioni pensionistiche maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, e la decorrenza sarà dal 1° giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L’eventuale percezione di reddito comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo (Inps circ. 1/2019).

I titolari di pensione Quota 100 devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. 

I titolari di pensione Quota 100 sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.