LEGGE DI BILANCIO 2021: Novità in vigore dal 1° gennaio 2021

Sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.

Tra le misure di maggiore interesse previste per il mondo del lavoro vi sono:

ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
  • tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.

Si evidenzia che le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Viene espressamente previsto che i trattamenti sopra indicati siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Ad oggi non sono ancora state emesse circolari operative da parte dell’INPS né chiarimenti specifici in merito alle modalità di presentazione telematica delle domande.

Sarà come sempre nostra premura fornirvi ulteriori chiarimenti e delucidazioni a riguardo non appena saranno rese note.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L’art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 667/2020), anche per il periodo dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

La portata del divieto, introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, ricalca integralmente l’art 12, comma 9 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), pertanto si applica a tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli nn. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse, nonché alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, fatta eccezione della chiusura definitiva dell’attività aziendale.

Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

Si ricorda il divieto di licenziamento attualmente in vigore e prolungato fino al 31 marzo 2021, non è più subordinato all’integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo, come originariamente previsto dall’art. 14 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020).

CONTRATTI A TERMINE – PROROGA O RINNOVO A CAUSALI

La disciplina del contratto a tempo determinato ha subito diversi interventi legislativi in costanza dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare con DL 104/2020 era stato stabilito che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fosse possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Con la Legge di Bilancio 2021 tale disciplina viene confermata ed estesa fino alla data del 31 marzo 2021.

Pertanto, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 marzo 2021 è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato:

  • senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria)
  • per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo)
  • tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente viene prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nella misura di 10 giorni.

Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore padre fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

STABILIZZAZIONE ULTERIORE DETRAZIONE

Con la Legge di Bilancio 2021 viene confermato il diritto all’Ulteriore detrazione originariamente prevista dal 01.07.2020 per il personale dipendente.

La detrazione spetta ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

TUTELE PER MALATTIA

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, ha illustrato le novità apportate dalla L.178/2020 per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, L. 178/2020, ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.

Vi invitiamo però a richiedere al personale dipendente interessato di fornire copia del provvedimento a completamento della pratica aziendale e per poter procedere ad un corretto trattamento dell’evento.

TUTELA LAVORATORI FRAGILI

In tema di tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili (lavoratori con patologie gravi o croniche o tali da renderli più a rischio in caso di contagio) il Legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

L’articolo 1, comma 481, L. 178/2020, ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione dell’articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

SGRAVI ALLE ASSUNZIONI

INCENTIVI OCCUPAZIONE GIOVANILE (UNDER 35)

Per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017 secondo i seguenti parametri:

  1. nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
  2. per un periodo massimo di 36 mesi
  3. nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

La legge di Bilancio 2021 interviene sull’esonero già esistente per l’assunzione di donne, mutandone alcuni tratti caratteristici.

L’agevolazione spetta:

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e a termine;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (c.d. stabilizzazione).

Lo sgravio previsto era pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata di:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
  • 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe).
  • 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.

Gli assunti dovranno essere:

  • uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
  • donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
  • donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Viene previsto un interessante potenziamento in quanto per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni che sono quelle tipizzate nella riforma Fornero (la legge 92/2012), ed eleva dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6000 annui.

La condizione per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Al fine di una corretta valutazione dell’applicabilità degli sgravi sopra riportati e della loro cumulabilità con altri incentivi previsti dalla normativa, invitiamo la clientela a prendere contatti con il proprio referente all’intero dello Studio così da poter effettuare una verifica preventiva (che richiede generalmente 4 giorni lavorativi) ed eventuali necessarie profilazione agli Enti territoriali.

DECONTRIBUZIONE SUD

I commi dal 161 al 168 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del DL n. 104/2020 (cd. “Decontribuzione Sud”, cfr. Aggiornamento AP n. 577/2020), fino al 31 dicembre 2029, con le seguenti modalità:

  1. in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025.
  2. in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027.
  3. in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.

Si ricorda che la decontribuzione contributiva è riferita ai contributi carico datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro fosse situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (unità produttiva a tutti gli effetti risultante anche da denuncia mensile UNIEMENS).

Per eventuali chiarimenti per i temi trattati si prega di contattare il Vostro referente aziendale all’interno dello Studio.

Cordialmente

Lo Studio