NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE:  L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 04.06.2021 prevede un regime transitorio per rendere operativa la misura, in attesa della emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, che ha istituito l’Assegno Unico e Universale.

L’assegno è introdotto in via transitoria dal 01.07.2021 al 31.12.2021 per coloro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo famigliare, e diverrà strutturale dal 01.01.2022. Pertanto, coloro che hanno diritto di chiedere l’assegno per il nucleo famigliare possono procedere con la normale richiesta annuale all’Inps e non sono interessati da quanto sotto descritto.

Si riepilogano le caratteristiche che dovrebbe avere l’assegno unico in fase transitoria (anticipate con nostra circolare del 19.04.2021):

  1. È riconosciuto universalmente e progressivamente ai nuclei familiari con figli a carico.
  2. In questa prima fase viene riconosciuto ai lavoratori autonomi, soggetti inattivi o incapienti, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti esclusi attualmente dall’assegno nucleo familiare per ragioni di reddito.
  3. È riconosciuto mensilmente.
  4. Ai fini del riconoscimento, il nucleo familiare del genitore richiedente deve possedere un reddito ISEE non superiore ad € 50.000,00
  5. Per i dipendenti attualmente percettori di assegno nucleo familiare, per il 2021 (da luglio) l’importo dovrebbe essere maggiorato di € 37,50 per ogni figlio (per i primi due figli) e di € 70,00 per ogni figlio a partire dal terzo. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 01.07.2021 al 31.12.2021 è pari ad € 1.056,00 per nucleo e € 674,00 per figlio.
  6. È riconosciuto a partire dal 7° mese di gravidanza.
  7. È previsto un valore minimo mensile di € 30,00 e un valore massimo, ad oggi ipotizzato in € 217,80, riconosciuto per ogni figlio.
  8. È prevista un’ulteriore maggiorazione in caso di figli disabili.
  9. Dovrebbe essere richiesto sotto forma di credito di imposta o attraverso l’erogazione di una somma di denaro.
  10. È compatibile con misure simili previste dalle Regioni, Province Autonome ed Enti locali.
  11. Il valore viene ripartito in misura uguale tra i genitori.
  12. Spetta per figli di età da 0 a 21 anni e spetta ai figli naturali o adottivi.
  13. Ai fini del beneficio, il figlio non deve produrre un reddito personale complessivo annuo superiore ad € 4.000,00.

Si inizierà dal 01.07.2021 con l’erogazione alle famiglie con figli minori che ad oggi non abbiano diritto all’erogazione del vigente Assegno per il Nucleo Familiare (punto 2).  

L’estensione della misura ai lavoratori dipendenti è prevista dal gennaio 2022, ma per questa categoria di lavoratori è comunque previsto nell’immediato l’aumento dell’importo erogato a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (punto 5).  

Ricordiamo che l’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE, che deve avere valore inferiore ad € 50.000,00. Diviene quindi fondamentale procedere della predisposizione di tale dichiarazione.  

Gli importi dell’assegno risulteranno decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. 

Entro il 30 giugno 2021 dovranno essere emanati i Decreti per definire criteri e modalità di richiesta dell’assegno unico che sarà in ogni caso da effettuare in via telematica

L’erogazione decorre dal mese di presentazione della domanda e per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono previsti gli arretrati di luglio e agosto. 

Ad oggi restiamo in attesa di ulteriori informazioni/approfondimenti normativi che andranno a chiarire gli aspetti applicativi dell’istituto.

 Lo studio Vi aggiornerà in caso di ulteriori sviluppi in termini di procedure e applicazione del beneficio

 

Cordialmente

Lo Staff