Decreto Legge n. 9/2020 – Emergenza COVID-19

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 2 n.9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n.53 del 2 marzo 2020).

Vediamo nel dettaglio alcuni punti del Decreto.

Si specifica che non vi sono ad oggi misure attuative a completamento di quanto sarà di seguito esposto.

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (art. 8)

Al fine di agevolare le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operanti sull’intero territorio nazionale, viene concessa una sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini di versamento relativi a:

  • ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati, in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

DISPOSIZIONI PER LA ZONA “GIALLA”

Cassa integrazione in deroga (Art. 17)

Al di fuori della cd zona rossa, cioè dei comuni della cd. “zona rossa”, è prevista, nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna, la possibilità, per i datori di lavoro che hanno sede legale o unità produttiva, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, la possibilità di richiedere Cassa Integrazione in deroga per le fattispecie non coperte dalle normali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (CIGS o FIS).

La durata massima della concessione, che deve avvenire con decreto delle regioni interessate, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio e previo accordo con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, è di un mese.

Per tali prestazioni è previsto il pagamento diretto dell’INPS.

DISPOSIZIONI PER LA ZONA “ROSSA”

Sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 5)

L’articolo prevede che nei comuni delle cd. “zone rosse” siano sospesi – per il periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020 – i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e dei premi INAIL. La misura non comporta il diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato. Gli adempimenti e pagamenti riferiti al periodo di sospensione dovranno essere poi effettuati a far data dal 1° maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi e con possibilità di rateizzazione di quanto dovuto, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

Norme speciali in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario (Art. 13)

Si prevede la possibilità di fruire di assegno ordinario a seguito della sospensione dell’attività lavorativa conseguente l’emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti rientranti nella c.d. “zona rossa” e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e FIS).

Si tratta, per i settori rappresentati da Confcommercio, delle imprese del Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti, nonché i datori di lavoro non imprenditori che occupino > 5 dipendenti.

L’articolo contiene numerose deroghe e semplificazioni rispetto alla normale disciplina dell’assegno ordinario.

Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (Art. 14)

Si prevede, per le imprese che già beneficiano di un trattamento di CIGS, la possibilità di presentare domanda di CIGO ai sensi dell’articolo 13, previa adozione di un decreto parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento.

 Cassa integrazione in deroga (Art. 15)

Si prevede la concessione di un trattamento di Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) in favore di quei lavoratori in forza presso datori di lavoro del settore privato con unità produttive site nel Comuni della cd. “zona rossa”, nonché in favore dei lavoratori residenti o domiciliati nella predetta zona, che non siano assicurati per CIGO, CIGS e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali, né dal FIS. Pertanto riguarda i dipendenti di datori di lavoro, se imprenditori, per le imprese del commercio, turismo servizi e trasporti che impieghino fino a 6 dipendenti oppure datori di lavoro anche non imprenditori.

In questa fattispecie, l’adozione del decreto di concessione dei trattamenti compete alla Regione dove è sita l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro.

La Regione verifica altresì la sussistenza dei presupposti eD emana con proprio decreto il provvedimento di concessione del succitato trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro quarantotto ore all’INPS.

Per tali prestazioni è previsto il pagamento diretto dell’INPS.

Indennità lavoratori autonomi (Art. 16)

La norma riconosce in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei titolari d’attività d’impresa e dei lavoratori autonomi o professionisti – iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, ivi compresa la gestione separata INPS – e che svolgano la loro attività lavorativa, ovvero siano residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020 in uno dei comuni della cd. “zona rossa” – una indennità mensile di 500 euro che, parametrata al periodo di effettiva sospensione dell’attività, potrà in ogni caso essere fruita per un massimo di tre mesi. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.